Città Metropolitana di Bologna in Zona Rossa dal 4 marzo

 

È stata emanata l’Ordinanza della Regione Emilia-Romagna del 3 marzo 2021, che stabilisce l’ingresso in Zona Rossa per tutti i comuni della Città Metropolitana di Bologna e della Provincia di Modena. In particolare, dal 4 marzo al 21 marzo verranno sospese tutte le attività commerciali eccetto quelle essenziali, e saranno previste limitazioni ancora maggiori sugli spostamenti. L’ordinanza regionale farà partire dal 6 marzo la sospensione di nidi e materne (sia statali che comunali) e la chiusura delle attività di servizi alla persona come parrucchieri e barbieri, così come previsto dal nuovo Dpcm per le zone rosse in tutto il Paese.

 

In particolare, dal 4 al 21 marzo nell’intero territorio della Città Metropolitana di Bologna:

  1.  è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori dei comuni, nonché all’interno degli stessi comuni, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti, anche verso altri comuni, solo per particolari necessità, come ad esempio per l’acquisto di prodotti che nel proprio comune sono introvabili.
  2. è sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori dei comuni è consentito qualora necessario a raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi di necessità in cui gli spostamenti sono consentiti sulla base dei decreti e delle ordinanze attualmente in vigore.
  3. sono consentiti gli spostamenti per gli studenti che frequentano le lezioni in presenza, ove previste, se la scuola ha sede in un comune non compreso tra quelli soggetti a restrizione.
  4. non sono consentiti gli spostamenti fuori dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
  5. non è consentito effettuare visite a parenti e amici, nemmeno una volta al giorno all’interno del proprio comune, o recarsi nelle seconde case, salvo situazioni di necessità.
  6. sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per i negozi di generi alimentari, le farmacie e le parafarmacie, i fornai, i rivenditori di mangimi per animali, le edicole, i distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, il commercio al dettaglio di materiale per ottica, la produzione agricola e l’allevamento, i servizi di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, i servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli dei Bancomat e Postamat, le attività di trasporto connesse al rifornimento di beni essenziali. Saranno chiusi pertanto anche tutti i negozi all’interno dei centri commerciali, ad esclusione di quelli che rientrano in queste categorie e ferma restando la chiusura nei giorni festivi e prefestivi.
  7. sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici
  8. rimangono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, anche in forma individuale; sono sospesi gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva
  9. è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale
  10. i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile
  11. restano sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche che possono continuare a offrire servizi solo su prenotazione, e degli archivi, che possono aprire al pubblico nel rispetto delle misure di contenimento del contagio
  12. le attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado continueranno a distanza al 100% (i Servizi educativi 0-3 anni e per le Scuole dell’Infanzia restano invece in presenza fino al 6 marzo). Resta la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o mantenere una relazione educativa per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale
  13. continuerà la sospensione delle attività formative e curriculari delle Università
  14. saranno implementate le attività di ricerca e gestione dei contatti, tra cui l’impiego del test molecolare nella sorveglianza dei contatti stretti e a basso rischio e la chiusura della quarantena a 14 giorni con test molecolare
  15. non potrà essere interrotto l’isolamento del caso confermato dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi ma dovrà proseguire l’isolamento fino all’effettuazione di un test molecolare con risultato negativo.

L’Ordinanza prevede che a partire dal 6 marzo 2021 e fino alla scadenza dello Stato di emergenza sarà sospesa l’attività in presenza anche per i Servizi educativi 0-3 anni e per le Scuole dell’Infanzia.

Con l’entrata in vigore del Dpcm del 2 marzo 2021, dal 6 al 21 marzo sono sospese anche le attività inerenti servizi alla persona, compresi barbieri, parrucchieri, ed estetisti.

 

Leggi tutte le disposizioni previste a livello nazionale e regionale dal 6 marzo al 6 aprile, in base al Dpcm del 2 marzo 2021 e al Decreto Legge del 23 febbraio 2021

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