Coronavirus: i nuovi provvedimenti in vigore fino al 15 gennaio 2021

Il Governo ha emanato il Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020 e il Dpcm del 3 dicembre 2020, che introducono le nuove misure di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19 valide su tutto il territorio nazionale da venerdì 4 dicembre 2020 a venerdì 15 gennaio 2021, in sostituzione di quelle precedentemente in vigore.

 

In particolare in base al Decreto Legge del 2 dicembre 2020, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, su tutto il territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato anche ogni spostamento tra comuni, salvi quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, mentre sono vietati gli spostamenti verso le seconde case in un’altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune.

 

Dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021 saranno invece applicate su tutto il territorio nazionale le seguenti disposizioni stabilite dal Dpcm del 3 dicembre 2020:

  • dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, nonché dalle ore 22 del 31 dicembre 2020 alle ore 7 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per le motivazioni sopra riportate;
  • è obbligatorio sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi,
    Sono esonerati dall’obbligo di mascherina i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni., i soggetti con patologie o disabilità;
  • è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;
  • rispetto all’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso;
  • in tutti i contesti sopra menzionati, è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; anche l’igiene costante e accurata delle mani rimane una misura di protezione fondamentale;
  • può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
  • l’accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici può avvenire soltanto rispettando il divieto di assembramento e l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi, ad aree gioco per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle apposite linee guida (Allegato 8 del decreto in oggetto);
  • è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
  • restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, riconosciuti di interesse nazionale dalle rispettive federazioni, o organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, partecipanti a queste competizioni sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di sicurezza; al di fuori di tali casi, relativamente agli sport di contatto sono sospese anche l’attività sportiva dilettantistica di base e nelle scuole e l’attività formativa nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
  • sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per i livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; l’attività sportiva di base e l’attività motoria svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, con il divieto di utilizzare spogliatoi interni a questi circoli;
  • lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;
  • sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
  • restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso
  • sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
  • è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi nelle proprie abitazioni, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;
  • sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
  • sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
  • tutte le cerimonie pubbliche devono svolgersi nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico;
  • nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni devono svolgersi in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
  • l’accesso a luoghi di culto, musei e altri istituti della cultura è consentito senza assembramenti e nel rispetto della distanza di almeno un metro;
  • le funzioni religiose con la partecipazione di persone sono consentite nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni (Allegati da 1 a 7 del decreto in oggetto);
  • sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche, limitatamente ai servizi offerti su prenotazione, e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento;
  • rimangono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio, le visite guidate e le uscite didattiche, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
  • per gli accompagnatori dei pazienti è vietato rimanere nelle sale di attesa dei pronto soccorso; l’accesso di parenti e visitatori alle strutture residenziali è consentito soltanto su autorizzazione della direzione sanitaria della struttura;
  • le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni, nel rispetto degli appositi protocolli regionali e dei criteri nazionali (Allegati 10 e 11 del decreto in oggetto); nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole; fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21;
  • le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle ore 18: il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi, dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che vi siano alloggiati: dalle ore 18 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado devono adottare forme di didattica online in modo che il 100 per cento delle lezioni sia svolto a distanza, ma dal 7 gennaio 2021 devono garantire almeno per il 75 per cento degli studenti iscritti l’attività didattica in presenza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori e per mantenere una relazione educativa per l’inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; l’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;
  • le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto delle linee guida regionali e dei criteri nazionali (Allegato 10 del decreto in oggetto);
  • restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
  • a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%;
  • le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale negli spazi comuni, nel rispetto delle linee guida regionali e dei criteri nazionali (Allegato 10 del decreto in oggetto);
  • gli impianti nei comprensori sciistici sono chiusi e possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dalle rispettive federazioni, per la preparazione a competizioni sportive nazionali e internazionali; a partire dal 7 gennaio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo previa adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico scientifico, volte a evitare aggregazioni di persone e, in genere,  assembramenti.
  • dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, aventi come luoghi di partenza, di scalo ovvero di destinazione finale porti italiani. Durante questo periodo è inoltre vietato alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera di fare ingresso nei porti italiani, anche ai fini della sosta inoperosa.

Sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici sono individuate:

  • le Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto – Zona Arancione
  • le Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto – Zona Rossa

Il Ministero della Salute classifica con apposite ordinanze le regioni italiane all’interno delle aree previste dal Dpcm del 3 dicembre 2020; tali ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del medesimo Dpcm. Nelle regioni classificate all’interno delle zone arancione e rossa sono previste ulteriori misure di contenimento rispetto a quelle valide sull’intero territorio nazionale.

In base all’Ordinanza del Ministero della Salute del 5 dicembre 2020, l’Emilia-Romagna è inserita in Zona Gialla, quindi non in uno degli scenari di maggiore gravità indicati sopra; a partire da domenica 6 dicembre e per i 15 giorni successivi saranno dunque in vigore in tutta la Regione le misure base nazionali anti-Covid, senza ulteriori restrizioni.

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