Coronavirus:
Coronavirus. l’Emilia-Romagna passa in zona arancione
La Regione Emilia-Romagna ha emanato l’Ordinanza del 12 novembre 2020, che sarà valida in tutto il territorio regionale da sabato 14 novembre fino al 3 dicembre e che contiene provvedimenti ulteriormente restrittivi in aggiunta a quelli nazionali e a quelli previsti per la “fascia arancione”, che saranno in vigore a partire da domenica 15 novembre fino al 3 dicembre sulla base del Dpcm del 3 novembre 2020.
L’ordinanza viene presa in accordo con le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, d’intesa con il Ministero della Salute.
In particolare durante il periodo indicato saranno in vigore le seguenti misure:
- è sempre obbligatorio l’utilizzo della mascherina al di fuori della propria abitazione; fanno eccezione i bambini con età inferiore a sei anni, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e quelli con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina stessa; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per consumare cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere rispettata la distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da protocolli o specifiche previsioni maggiormente restrittive;
- è consentito svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, se accessibili, rispettando però sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; in ogni caso, non sono possibili tali attività nelle strade e nelle piazze del centro storico delle città, né nelle aree solitamente affollate;
- è vietata l’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia stato adottato dai sindaci un piano apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni di minima:
- una perimetrazione nel caso di mercati all’aperto;
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
- applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del Dpcm del 3 novembre 2020
- nei giorni prefestivi e festivi, le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi collegati, compresi i complessi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole; inoltre, nei giorni festivi si aggiunge il divieto di ogni tipo di vendita anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le categorie indicate sopra; rimangono aperti gli esercizi di ristorazione nei limiti previsti dal Dpcm del 3 novembre 2020; la vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata;
- negli esercizi di vendita l’accesso è consentito ad una sola persona per nucleo familiare, fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni;
- nelle scuole del primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospesi i seguenti insegnamenti (a rischio elevato):
- educazione fisica;
- lezioni di canto;
- lezioni di strumenti a fiato.
Tale misura viene prudenzialmente introdotta nell’attesa di nuove e ulteriori indicazioni da parte del Comitato tecnico scientifico nazionale.