Il Governo ha emanato il nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dpcm del 24 ottobre 2020, che contiene le nuove misure urgenti di contenimento della diffusione del Covid-19 sull’intero territorio nazionale in vigore dal 26 ottobre fino al 24 novembre 2020, in sostituzione di quelle previste dai Dpcm del 13 e del 18 ottobre.

 

In particolare durante il periodo indicato saranno in vigore le seguenti misure:

  • è obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto tranne  dove sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi; a questo proposito, rimangono validi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande;
  • sono esclusi dall’obbligo di indossare le mascherine i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;
  • è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;
  • in tutti i contesti sopra menzionati, è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; anche l’igiene costante e accurata delle mani rimane una misura di protezione fondamentale;
  • può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
  • è fortemente raccomandato a tutte le persone di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
  • i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) hanno l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante;
  • l’accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici può avvenire soltanto rispettando il divieto di assembramento e l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi, ad aree gioco per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle apposite linee guida (Allegato 8 del decreto in oggetto);
  • è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
  • sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale dalle rispettive federazioni, o organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni in questione sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di sicurezza;
  • sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • l’attività sportiva individuale di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento; sono sospesi gli sport di contatto al di fuori dei casi indicati sopra, nonché l’attività sportiva dilettantistica di base e formativa e tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto di carattere ludico-amatoriale;
  • lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;
  • sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
  • restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
  • sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
  • è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi nelle proprie abitazioni, salvo che per esigenze lavorative o
    situazioni di necessità e urgenza;
  • sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
  • sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
  • tutte le cerimonie pubbliche devono svolgersi nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico;
  • nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni devono svolgersi in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
  • l’accesso a luoghi di culto, musei e altri istituti della cultura è consentito senza assembramenti e nel rispetto della distanza di almeno un metro;
  • le funzioni religiose con la partecipazione di persone sono consentite nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni (Allegati da 1 a 7 del decreto in oggetto);
  • l’attività didattica per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza; per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado devono adottare forme flessibili, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9; per quanto riguarda tempi e modalità dell’eventuale attivazione della didattica a distanza, si dovranno attendere ulteriori informazioni e precisazioni dagli Enti preposti, Regione Emilia Romagna e Ufficio Scolastico Regionale;
  • le Università devono predisporre piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative;
  •  rimangono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio, le visite guidate e le uscite didattiche, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
  • per gli accompagnatori dei pazienti è vietato rimanere nelle sale di attesa dei pronto soccorso; l’accesso di parenti e visitatori alle strutture residenziali è consentito soltanto su autorizzazione della direzione sanitaria della struttura;
  • le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni, nel rispetto degli appositi protocolli regionali e dei criteri nazionali (Allegato 11 del decreto in oggetto);
  • le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle 18; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e
    bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che vi siano alloggiati, e nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per tutti gli esercenti è obbligatorio esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;
  • le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto delle linee guida regionali e dei criteri nazionali (Allegato 10 del decreto in oggetto);
  • restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
  • la programmazione del servizio di trasporto pubblico locale deve essere predisposta dalle singole Regioni, in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti;
  • sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dalle rispettive federazioni;
  • le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale negli spazi comuni, nel rispetto delle linee guida regionali e dei criteri nazionali (Allegato 10 del decreto in oggetto);
  • è fortemente raccomandato per le attività professionali lo svolgimento mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, l’utilizzo di ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio, operazioni costanti di sanificazione dei luoghi di lavoro.

 

 

Download (PDF, Sconosciuto)

Posted by | View Post | View Group